Regolamento Taxi

DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VII SICUREZZA E
MOBILITA’ URBANA
Servizio programmazione promozione e controllo
servizi di trasporto pubblico
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REGOLAMENTO COMUNALE
ai sensi della Legge 21/92 e Delibera Regione Campania n. 474/2001
per la DISCIPLINA degli AUTOSERVIZI PUBBLICI NON di LINEA
(VERSIONE DEFINITIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 80 DEL 3 OTTOBRE 2005 E DIVENUTO ESECUTIVA IL 30 OTTOBRE
2005)
IL DIRIGENTE
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 2
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE – TRAZIONE EQUINA
Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti leggi e normative:
L. 382/75 Norme sull’ordinamento Regionale art. 1;
D.P.R. 616/77 Legge delega controllo della Regione sui Regolamenti art. 85;
L. 894/76 Rinnovo delega di cui alla L. 382/75, L.753/80 Normativa sui trasporti;
L. 575/61, L. 646/82 e L. 936/82 Antimafia, L. 443/85 Legge quadro Artigianato art. 5 e 31;
D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e D.P.R. 495/92 Regolamento d’attuazione;
D.M. del 19.11.1992 Caratteristiche autopubbliche da piazza;
D.Lgs. n. 572 del 15.12.1992 Regolamento norme sui dispositivi antinquinamento Taxi etc.;
L.142/90, L.21/92 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoveicoli non di linea;
L.104/92 Handicap, L.127/97 Bassanini, L.422/97;
D.M. 20 aprile 1993.
Del. Reg. Campania n. 301 del 26.01.2001-10-03.
Del. Reg. Campania n. 474 del 2.02.01.
Del. Reg. Campania n. 627 del 8.02.01.
Del. Reg. Campania n. 841 del 23.02.01.
NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto, Art. 2 Definizione del servizio; Art. 3 Determinazione del numero di licenze e
autorizzazioni; Art. 4 Operatività del servizio; Art. 5 Licenze ed autorizzazioni d’esercizio –
Requisiti per il rilascio – Figure giuridiche di gestione; Art. 6 Collaboratore familiare o sostituto,
Art. 7 Sostituzione e collaborazione alla guida; Art. 8 Concorso per l’assegnazione delle licenze e
delle autorizzazioni; Art. 9 Contenuti del bando; Art. 10 Presentazione delle domande; Art. 11
Commissione di concorso; Art. 12 Validità della graduatoria; Art. 13 Rilascio licenze e
autorizzazioni; Art. 14 Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione; Art. 15 Inizio del servizio;
Art. 16 Validità della licenza, dell’autorizzazione e idoneità del veicolo; Art. 17 Caratteristiche e
riconoscibilità dei taxi e delle vetture N.C.C.; Art. 18 Veicoli di riserva per il servizio Taxi; Art. 19
Taxi collettivi; Art. 20 Commissione consultiva; Art. 21 Tariffe; Art. 22 Tassametro.
CODICE COMPORTAMENTALE
Art. 23 Obblighi – Comportamenti e Divieti del tassista e del noleggiatore; Art. 24 Interruzione del
trasporto; Art. 25 Responsabilità nell’esercizio del servizio; Art. 26 Uso proprio dell’autovettura
taxi.
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 3
ILLECITI E SANZIONI
Art. 27 Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alle punizioni per violazioni; Art. 28 Sanzioni,
Art.29 Misure e Provvedimenti – Diffide; Art. 30 Sospensione della licenza e dell’autorizzazione;
Art. 31 Revoca della licenza e dell’autorizzazione; Art. 32 Decadenza della licenza e
dell’autorizzazione, Art. 33 Rinuncia alla licenza e all’autorizzazione
TRAZIONE EQUINA
Art. 34 Norme generali; Art. 35 Caratteristiche distintive per la trazione equina; Art. 36 Razze di
cavalli idonee per il trasporto pubblico; Art. 37 Abilitazione del cavallo; Art. 38 Caratteristiche
della vettura; Art. 39 Revoca della licenza.
NORME TRANSITORIE
Art. 40 Norme transitorie e finali.
NORME GENERALI
ARTICOLO UNO
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non
di linea: servizi Taxi con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale di genere
equino, servizio di noleggio con conducente d’autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a
trazione animale di genere equino (di seguito denominati rispettivamente anche “Taxi” e “N.C.C.”).
ARTICOLO DUE
Definizione del servizio
I servizi Taxi e N.C.C. così come definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della L. 21/92 soddisfano le esigenze
del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in misura non superiore ad otto, in ambito
prevalentemente locale, ed è esercitato con autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal presente
Regolamento.
ARTICOLO TRE
Determinazione del numero di licenze e di autorizzazioni
1 – Il numero ed il tipo di autovetture, motocarrozzette, natanti da adibire ai servizi Taxi e N.C.C. e
quello dei veicoli a trazione animale è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla
Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista dall’art. 20 del presente
Regolamento.
2 – Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la
domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, flussi turistici e dai
fattori che possono modificare la domanda stessa, secondo quanto determinato dalla Delibera
Regione Campania n. 474 del 2 febbraio 2001.
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 4
3 – La Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva stabilisce la percentuale minima di
vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e l’entità dell’ammontare
del contributo finanziario per l’attrezzatura del veicolo, intendendosi per tale anche il tassametro
dotato di avvisatore acustico dell’importo segnato a tassametro.
ARTICOLO QUATTRO
Operatività del servizio
1 – I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il
territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo
consentano.
2 – Per il servizio Taxi, il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio devono essere
effettuati con partenza dal territorio dell’area comunale, fermo restando che oltre tale ambito
territoriale la corsa è facoltativa. L’inizio del servizio può avvenire, nelle apposite aree stabilite con
Ordinanza del Sindaco individuabili da apposita segnaletica.
3 – I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle aree di sosta secondo l’ordine di arrivo. La
partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E’ tuttavia facoltà dell’utente
scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente da tale ordine, solo in relazione ai servizi
aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, convenzioni etc). E’ inoltre possibile, in caso di
chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
4 – E’ consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dall’aree di stazionamento, con
richiesta a vista o a mezzo di chiamata radio.
5 – E’ vietato far salire a bordo l’utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m.
dal luogo dello stazionamento qualora vi siano taxi o utenti in attesa nell’area di stazionamento,
fatto salvo per le richieste a mezzo radiotaxi.
6 – Per le chiamate a mezzo telefonico colonnina o radiotaxi nelle aree ferroviarie, marittime e
aeroportuali destinate alla sosta taxi gli utenti devono attendere il prelievo presso i punti “prelievo
chiamata radio taxi” predisposti con apposita segnaletica, da posizionare a non meno di 50 m. dai
posteggi fissi.
7 – Il servizio N.C.C. è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata
all’interno del territorio comunale su area privata.
8 – Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
9 – Il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio
del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 11 commi 3 e 4 della Legge n. 21/92.
10 – L’Amministratore comunale, può derogare da quanto previsto al comma 8, individuando spazi
idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali, portuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e
segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della
strada.
11. – Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere utilizzate per l’effettuazione dei
servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall’Amministrazione Comunale
così come previsto dall’art. 4 e 5 del D.L. 19/11/97 n. 422.
ARTICOLO CINQUE
Licenza ed autorizzazione d’esercizio – Requisiti per il rilascio
Figure giuridiche di gestione
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 5
1 – L’esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è subordinato rispettivamente al rilascio di apposita
licenza o autorizzazione rilasciata, dal Comune, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6
della Legge 21/92. Le modalità del rilascio dei suddetti titoli sono disciplinate dall’art. 8 della
Legge 21/92 e dal presente regolamento.
2 – Ogni licenza o autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo autoveicolo.
3 – L’esercizio della professione di tassista o noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ovvero a
cittadini di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il
diritto di prestare attività per servizi analoghi, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera del Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione
Europea. Tale iscrizione ingloba la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di
idoneità professionale e morali, essendo questo già stato accertato dalla Commissione
competente di cui all’art. 6 comma 3 della Legge 21/92;
b. non aver trasferito altra licenza Taxi o autorizzazione di N.C.C. nei cinque anni
precedenti;
c. non essere titolare di licenza di taxi o autorizzazione N.C.C. di altro Comune fatto salvo il
diritto al cumulo di più autorizzazioni previste dall’art. 8 Legge.21/92;
d. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale
sarà rilasciata la licenza di esercizio;
e. avere la disponibilità, per il N.C.C., nell’ambito del territorio comunale, di una rimessa, da
intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo
stazionamento del veicolo di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo
stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso,
invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede
dell’impresa, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni, igienico–
sanitarie, edilizie, e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
f. essere residente in un Comune della Regione Campania , e avere la sede legale dell’attività
nel Comune di Napoli;
g. possedere un’autovettura assicurata ad uso pubblico , con polizza specifica per l’esercizio
dell’attività per la quale si chiede la licenza o l’autorizzazione, per la responsabilità civile
nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati;
4 – Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 gli interessati possono
ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. In ogni caso il
responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul
procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d’Ufficio, e chiedere la
produzione di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei
requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.
5 – Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 1 della L. 21/92, i titolari di licenza o
autorizzazioni per l’esercizio dei servizi Taxi e N.C.C., possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese
artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro in conformità alle norme vigenti sulla
cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di cui alla lettera b del
comma 2 dell’art. 1 della Legge 21/92.
6- Nei casi di cui al comma 5, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione alla
cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione, dai predetti organismi, il tassista
o noleggiatore sono reintegrati nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione con effetto
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 6
immediato, mentre in caso di recesso, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al
socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7- Il conferimento, recesso, esclusione o decadenza devono essere comunicati entro 5 giorni al
competente Servizio.
ARTICOLO SEI
Collaboratore familiare o sostituto
1 – I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del
servizio, della collaborazione di familiari o di un sostituto, ai sensi dell’art 10, della Legge 21/92.
Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del presente Regolamento.
2 – Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l’età di legge per ottenere il
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 15
gennaio 1992, n. 21, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6
della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, non oltre il termine ultimo di 18 mesi dal raggiungimento di
tale età.
3 – Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
4 – I titolari delle licenze o autorizzazioni devono trasmettere all’Ufficio Comunale competente
l’elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo, indicando per
ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di
Commercio, tale elenco deve essere allegato alla licenza in copia.
5 – I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento
del servizio, il cui nominativo e relativa qualifica di autista deve essere segnalato al competente
Servizio comunale. Entro il termine perentorio di 30 giorni, dalla predetta assunzione, deve essere
presentata all’Ufficio competente la seguente documentazione:
a) copia dell’iscrizione a ruolo dei conducenti;
b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi,
assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
c) libro paga e matricola;
d) dichiarazione dalla quale risulti il numero dei dipendenti e la regolarità dei versamenti
contributivi, tale dichiarazione deve essere resa ad ogni rinnovo di autorizzazione.
6 – Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida, nel caso di esercizio Taxi, è regolato, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo
determinato ovvero in base ad un contratto di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi
rinnovabile nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO SETTE
Sostituzione e collaborazione alla guida
1 – I titolari di licenza Taxi ai sensi dell’art. 10 L.21/92 possono essere sostituiti temporaneamente
alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 7
2 – Il titolare della licenza taxi, iscritto alla C.C.I.A.A., per essere sostituito alla guida nei casi
previsti dal comma 1 del presente articolo, deve presentare la richiesta di autorizzazione alla
sostituzione alla guida all’Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della
sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d’iscrizione al ruolo dei conducenti.
Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve dichiarare ai sensi della vigente
normativa il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto, da comprovare con idonea
documentazione. Nel caso in cui abbia dato la licenza in comodato d’uso a cooperativa o
consorzio, la sostituzione deve essere comunicata dalla cooperativa o dal consorzio di
appartenenza..
3 – La sostituzione alla guida deve essere comunicata immediatamente all’ufficio competente ed
entro 48 ore dall’inizio della sostituzione deve perfezionarsi l’inoltro della documentazione
occorrente. La sostituzione è efficace dalla data di segnalazione (comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale, se inviata a mezzo raccomandata, dal timbro del Comune, se presentata
direttamente, dalla data del rapporto trasmissione “fax”, se inviata a mezzo “fax”).
4 – Al sostituto alla guida verrà rilasciato, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente
Regolamento, apposito permesso.
5 – Il titolare di licenza taxi che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la
vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore, pena di decadenza della licenza,
a sei mesi in un anno salvo i casi comprovanti di cause di forza maggiore dandone comunicazione
al competente Ufficio Comunale.
6 – E’ consentito nell’arco di 5 anni un’aspettativa della durata massima di circa 6 mesi da
utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi.
ARTICOLO OTTO
Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1 – Le licenze per l’esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l’esercizio del servizio N.C.C.,
vengono assegnate con bando di concorso a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità
del veicolo così come meglio specificato all’art. 5 lettera e del presente regolamento.
2 – Il bando di concorso, di competenza della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva
è indetto entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati
determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
ARTICOLO NOVE
Contenuti del bando
Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti per l’ammissione al concorso;
c) i requisiti per il rilascio del titolo;
d) il termine di presentazione delle domande, le modalità dell’invio e gli eventuali documenti
da presentare;
e) l’indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza, oltre a quelli già previsti
dall’art. 8 comma 4 della Legge 21/92;
f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità ed utilizzo della
graduatoria;
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 8
h) eventuali materie d’esame;
i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
ARTICOLO DIECI
Presentazione delle domande
1 – Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza di Taxi e della
autorizzazione di N.C.C. devono essere redatte secondo quanto stabilito nel bando.
2 – Salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei
requisiti, di cui all’art. 5 del presente Regolamento, è attestato nella domanda sotto forma di
semplice dichiarazione.
3 – La documentazione definitiva relativa agli stati fatti e qualità personali per i quali è presentata
temporaneamente la predetta dichiarazione sostitutiva, viene richiesta all’interessato o acquisita
d’Ufficio prima del rilascio dei titoli in capo ai vincitori del concorso.
4 – L’Ufficio competente, valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei
candidati ammessi al concorso e degli esclusi che viene approvato con disposizione del dirigente
preposto all’ufficio.
ARTICOLO UNDICI
Commissione di concorso
1 – Con provvedimento della Giunta Comunale viene nominata una Commissione di concorso
composta di tre membri, tra i quali il Dirigente del Servizio, con funzioni di Presidente e due
esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale del Servizio
Programmazione, promozione e controllo servizi di trasporto pubblico.
2 – La Commissione opera come collegio perfetto.
3 – La Commissione, esperite le prove d’esame, redige, la graduatoria dei candidati ammessi e la
trasmette alla Giunta Comunale per l’approvazione.
ARTICOLO DODICI
Validità della graduatoria
1 – La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2 – I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria
devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
ARTICOLO TREDICI
Rilascio licenze ed autorizzazioni
1 – Entro 10 giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’Ufficio
competente da formale comunicazione ai candidati dell’esito del concorso assegnando agli
interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti temporaneamente autocertificati.
2 – Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta le licenze e le autorizzazioni
sono attribuite con Disposizione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di
regolamento.
Regolamento per il trasporto pubblico non di linea.doc 9
ARTICOLO QUATTORDICI
Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione
1 – La licenza e l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono
trasferibili, con le modalità previste dalle vigenti leggi, ad altro soggetto abilitato all’esercizio della
professione.
2 – Per atto fra vivi il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da
quest’ultimo designata entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento, nei casi in cui lo stesso:
a) sia concessionario da almeno 5 anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o
per ritiro definitivo della patente di guida;
2.1 – L’inabilità permanente o l’inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato
dall’ufficio del medico legale presso l’A.S.L. di appartenenza.
3 – In caso di morte del titolare gli eredi devono comunicare all’ufficio comunale competente il
decesso entro un mese dal verificarsi dell’evento. La comunicazione, sottoscritta da uno degli eredi,
deve altresì segnalare, in alternativa:
a) Il trasferimento del titolo a favore di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai
sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21) ovvero ad un soggetto terzo,
anch’esso in possesso dei predetti requisito. In tale ultimo caso alla comunicazione deve
essere allegata tutta la documentazione di rito, prevista dall’art. 5 dal presente regolamento,
e la dichiarazione di accettazione del terzo;
b) La volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della Legge 15 gennaio
1992, n. 21), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non
ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un terzo soggetto. La comunicazione
vale come richiesta di autorizzazione al comune che provvede entro trenta giorni con atto
motivato nel quale:

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2 thoughts on “Regolamento Taxi

  1. vorrei sapere se: sulle auto di servizio si puo’ mettere il proprio numero di cellulare, pubblicità con proprio numero di cellulare su internet o sui social; creare siti personali con un proprio tariffario e con recapiti personali; convenzioni private fatte con alberghi e ristoranti per la chiamata diretta.
    un tassista di Caserta

    • Caro Giacomo se tu mi chiedi questo per i Taxi regolari (Cioè muniti di tanto di licenza rilasciata dal comune di appartenenza non credo proprio). I taxi hanno un numero di Licenza sugli sportelli e un targhetta identificativa del comune di appartenenza. Non è previsto mettere il proprio recapito telefonico, e se eventualmente vorresti pubblicizzare qualcosa sul tuo taxi c’e’ bisogno che paghi la tassa comunale mensilmente all’ente preposto

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